Il proprietario di un’azienda di produzione o lavorazione di alimenti ha l’obbligo di effettuare l’autocontrollo alimentare nel rispetto delle condizioni igieniche caratterizzanti il settore d’attività.
I riferimenti normativi che guidano gli operatori del settore sono: il D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs. 155/97), sul trattamento e/o la conservazione degli alimenti e il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene e la sicurezza alimentare.
Gli adempimenti sull’autocontrollo alimentare cui attenersi sono regolati dal sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points), cioè di analisi dei rischi e punti critici di controllo.
Tale sistema concerne:
- Analisi dei rischi per le condizioni igieniche degli alimenti durante il processo lavorativo;
- Attuazione e la definizione di provvedimenti per l’eliminazione delle criticità.
Per ciò che riguarda gli addetti alla lavorazione degli alimenti si prevede:
- Controllo della situazione igienico-sanitaria di questi ultimi;
- Formazione a essi sull’igiene alimentare a proposito della mansione svolta.
Quanto alla struttura produttiva, invece, sono richiesti:
- Igiene, pulizia e manutenzione dei locali e dei mezzi di trasporto dei cibi;
- Verifica dell’esecuzione di idonei trattamenti degli scarti alimentari.
Il Responsabile della Sicurezza Alimentare è la figura incaricata di accertarsi che vengano messe in atto le procedure adeguate, essendo pronto in caso di accertamenti legali previsti dagli organismi preposti alla vigilanza.
Infine, il Regolamento europeo 178/2002 ha introdotto, per gli operatori del settore, l’obbligo di tracciabilità degli alimenti.
Il Manuale di rintracciabilità garantisce la sicurezza dei prodotti descrivendo il cammino in tutta la catena produttiva di ingredienti, concimi ed eventuali interventi. Sono previste sanzioni dai 750 € ai 4.500 € per chi non predisponga tale strumento o che lo facciano in modo non conforme.